Art. 4.
(Norme finanziarie).
1. Per le spese di primo impianto, per i servizi e per le infrastrutture logistiche,
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nonché per l'acquisto del terreno sede della struttura, è autorizzato uno stanziamento di 300.000 euro in favore del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
2. Per le spese di funzionamento del «Parco nazionale della memoria e della pace» di Carrara e della Lunigiana è autorizzato uno stanziamento annuale di 50.000 euro.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 350.000 euro annui, si provvede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.